CODACONS: su Oasis live in Italia Agcom indaga su secondary ticketing
CODACONS
Con un comunicato annuncia che l’AGICOM sta indagando
sul possibileSecondary Ticketingdei live di Roma degliOasis
Ogni concerto, soprattutto quelli più attesi e con un maggior numero di utenti, porta con sé l’odioso e mai risolto problema del bagarinaggio, che conlagestione tecnologica della vendita dei biglietti, è diventato elettronico.
Così i tagliandi di accesso ai concerti, con meccanismi di vario tipo, vengono rimessi sul mercato secondario del bagarinaggio a prezzi fortemente lievitati, ben lontani da quelli ufficiali (che già solitamente non sono bassi).
Le date degliOASISin Italia non sono sfuggite a questo meccanismo e così, per i concerti del 26, 29 e 30 luglio 2027 alloStadioOlimpico di Roma i biglietti sarebbero disponibili su circuiti “alternativi”, fuori dai canali ufficiali a prezzi esorbitanti.
Questo però non è sfuggito alle strutture che pongono attenzione a ciò che succede sul mercato (incluso quello dei biglietti dei concerti) difendendo, laddove possibile, il consumatore/fruitore e le regole di un mercato selvaggio.
Una di queste entità, l’AGICOM, ha acceso un faro su quanto successo per i tagliandi dei concerti romani dei fratelli Gallagher. A darne notizia tramite un comunicato è ilCODACONS(Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), che ha fin da subito segnalato i fatti legati ai concerti degliOasissu cui l’AGICOM sta ora indagando.
Riportiamo integralmente il comunicato ricevuto daCodacons
OASIS:AGCOMINDAGA SUSECONDARY TICKETINGPER I CONCERTI ALLO STADIO OLIMPICO DI
ROMA DOPO ESPOSTOCODACONSCHE DENUNCIAVA BIGLIETTI A PREZZI FINO A 10MILA EURO
L’Autorità per le Comunicazioni (Agcom) ha deciso infatti di intervenire avviando accertamenti contro il fenomeno delsecondary ticketingche sta interessando i tre concerti romani degliOasis.
In occasione dell’apertura della vendita dei biglietti per gli eventi del 26, 29 e 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma, ilCodaconsaveva rilevato sui siti disecondary ticketingprezzi tra i 5mila e i 7mila euro, che in alcuni casi arrivavano a sfiorare i 10mila euro a singolo biglietto, con un ricarico di oltre il 1.400% rispetto al prezzo ufficiale del biglietto più costoso, il “Pre-Show Fan Experience”, che da listino costa 651,36 euro.
Immediato l’esposto all’Antitrust e adAgcomcol quale l’associazione chiedeva alle due Autorità di intervenire sanzionando gli illeciti adannodegli utenti e oscurando i siti coinvolti.
Ora arriva la mossa dell’Agcomche, accogliendo l’esposto delCodacons, informa in una nota che,
“Facendo seguito alla comunicazione in oggetto, con la quale codesta Associazione segnala condotte e iniziative verosimilmente riconducibili al fenomeno cd.secondary ticketingillecito con riferimento a tre eventi del gruppo musicaleOasisprevisti presso lo Stadio Olimpico di Roma nei giorni 26, 29 e 30 luglio 2027 questa Autorità ha avviato i conseguenti approfondimenti pre-istruttori ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e s.m.i., recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, con riferimento ai profili di competenza così come individuati dal quadro normativo primario di riferimento e, segnatamente, dall’art. 1, comma 545 della Legge 232 del 2016”.
La norma richiamata dall’Autorità per le Comunicazioni è quella secondo cui“la venditaoqualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua i necessari accertamenti e interventi, agendo d’ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma”.
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